Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un importante progresso nel campo dell’uso ponderato della luce negli spazi pubblici e privati, dettato dalla stretta correlazione tra la mera illuminazione degli ambienti e altri aspetti quali la sicurezza, la qualità della vita, il risparmio energetico.
Ciò ha portato progressivamente alla emanazione di specifiche norme sull’inquinamento luminoso e l’uso razionale dell’energia, come la Legge della Regione Molise del 22 gennaio 2010, n. 2.
Ai sensi di tale norma, si definisce inquinamento luminoso ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree alle quali è funzionalmente dedicata, segnatamente se orientata al di sopra della linea dell’orizzonte.
Non rientrano nel campo di applicazione della legge:
- le installazioni, gli impianti e le strutture pubbliche, civili e militari le cui progettazione, realizzazione e gestione siano regolate da norme dello stato e, in particolare, i fari costieri, gli impianti di illuminazione di carceri, gli insediamenti militari e di pubblica sicurezza, i porti e gli aeroporti;
- i requisiti di cui al comma 2 dell’articolo 4 non si applicano per le sorgenti in impianti pubblici e privati con emissione complessiva al di sopra del piano dell’orizzonte non superiore a 2250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso di totale emesso in ogni direzione non superiore a 1500 lumen cadauna; per tali impianti è comunque richiesta la dichiarazione di conformità che attesti la rispondenza di legge;
- le sorgenti di luce già strutturalmente schermate, quali porticati, logge, gallerie e, in generale, le installazioni che, per il loro posizionamento, non diffondono luce verso l’alto;
- le sorgenti di luce a funzionamento non continuo, che comunque non risultino attive oltre le due ore dal tramonto del sole;
- gli impianti per le manifestazioni all’aperto e itineranti, con carattere di temporaneità e provvisorietà, regolarmente autorizzate dai comuni, entro il limite massimo di 5 giorni al mese;
- impianti realizzati in occasione di feste patronali;
- impianti di uso saltuario di eccezione, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o per interventi di emergenza.
A partire dall’entrata in vigore della Legge Regionale, gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, anche in fase di progettazione o di affidamento in appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, secondo i criteri riportati nella norma.
Per quanto riguarda gli impianti di illuminazione esterna pubblica esistenti o di illuminazione privata di nuova realizzazione devono essere adeguati alle disposizioni della stessa.
Gli apparecchi illuminanti altamente inquinanti, quali globi luminosi, fari, torri faro, ottiche aperte e insegne luminose, devono essere adeguati entro tre anni dall’entrata in vigore della legge. Per tali apparecchi è consentito l’adeguamento anche mediante l’adozione di schermature o dispositivi in grado di contenere e dirigere verso il basso il flusso luminoso, purché l’intensità luminosa risultante non superi 15 cd per 1000 lumen a 90° e oltre.
Gli Enti competenti in termini di vigilanza sul rispetto della Legge Regionale sono i Comuni, per quanto riguarda gli impianti di illuminazione privata e l’ARPA Molise, per quanto attiene all’illuminazione pubblica.
È infine da ricordare che sono previste sanzioni per chiunque realizzi impianti di illuminazione esterna, pubblica o privata, in difformità dalle disposizioni di che trattasi, ovvero, decorsi i termini ivi previsti, non abbia ottemperato agli obblighi di adeguamento di cui all’articolo 6.